Art. 2.
(Finalità).

      1. La presente legge persegue le seguenti finalità:

          a) garantire il diritto all'istruzione e i necessari supporti agli alunni con DSA;

 

Pag. 3

          b) favorire il successo scolastico e prevenire blocchi nell'apprendimento degli alunni con DSA, agevolandone la piena integrazione sociale e culturale;

          c) ridurre i disagi formativi ed emozionali per i soggetti con DSA;

          d) assicurare una formazione adeguata e lo sviluppo delle potenzialità degli alunni con DSA;

          e) adottare forme di verifica e di valutazione adeguate alle necessità degli alunni con DSA;

          f) sensibilizzare e preparare gli insegnanti ed i genitori nei confronti delle problematiche legate alle DSA;

          g) assicurare adeguate possibilità di diagnosi precoce, a partire dalla scuola dell'infanzia, e di riabilitazione per i soggetti con DSA;

          h) incrementare la comunicazione e la collaborazione tra famiglia, scuola e servizi sanitari durante tutto l'arco dell'istruzione scolastica.